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Gara #201
REDAZIONE DEL PIANO URBANISTICO GENERALE DEL COMUNE DI SURBO E RELATIVA PROCEDURA DI V.A.S. CUP I23I24000050004Informazioni appalto
22/10/2024
Aperta
Servizi
€ 136.218,90
DE LORENZO MARIA CARMELA
Categorie merceologiche
7141
-
Servizi di urbanistica
Lotti
1
B447652EF6
I23I24000050004
Qualità prezzo
REDAZIONE DEL PIANO URBANISTICO GENERALE DEL COMUNE DI SURBO E RELATIVA PROCEDURA DI V.A.S. CUP I23I24000050004
Redazione del P.U.G. del Comune di Surbo, secondo i contenuti dell’art. 9 della L.R. Puglia 27/07/2001 n. 20 e ss.mm.ii. e seguendo le procedure per la sua formazione, di cui all’art.11 della stessa Legge così come modificata dalla L.R.34/2023. Redazione della relativa Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.);Servizi/studi/indagini attinenti alle competenze dei geologi, agronomi, e quanto altro necessario alla formazione del P.U.G. e della relativa V.A.S., fino alla definitiva approvazione da parte degli organi ed enti competenti;Redazione del Regolamento Edilizio, coerente con il Regolamento Edilizio Tipo approvato dalla Regione Puglia, e delle Norme Tecniche di Attuazione del P.U.G.;Elaborazione dati in ambiente G.I.S. e per la costituzione della base dati S.I.T., in conformità con la Delibera di Giunta Regionale Puglia n. 1178/2009 contenente: Atto di Indirizzo per l’introduzione delle “Istruzioni Tecniche per la Informatizzazione dei PUG (Piani Urbanistici Generali)”.
€ 136.218,90
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€ 0,00
Scadenze
13/11/2024 09:00
21/11/2024 09:00
22/11/2024 09:00
Avvisi
Allegati
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12.09 MB | |
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11.37 MB |
Chiarimenti
05/11/2024 09:26
Quesito #1
Gent.mi,
Nel Disciplinare di gara si fa riferimento alla deliberazione di Giunta Comunale“Atto di indirizzo – Avvio del procedimento di elaborazione del Piano Urbanistico Generale (PUG) …”, che non è stato possibile reperire né sul sito del Comune né nello specifico nell’Albo Pretorio.
Si richiede di poter avere accesso alla documentazione completa ad essa riferita il più rapidamente possibile.
Nel Disciplinare di gara si fa riferimento alla deliberazione di Giunta Comunale“Atto di indirizzo – Avvio del procedimento di elaborazione del Piano Urbanistico Generale (PUG) …”, che non è stato possibile reperire né sul sito del Comune né nello specifico nell’Albo Pretorio.
Si richiede di poter avere accesso alla documentazione completa ad essa riferita il più rapidamente possibile.
05/11/2024 16:37
Risposta
Si comunica di aver inserito negli allegati della presente procedura Del.GC 122/2023 e Atto di indirizzo allegato.
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11/11/2024 10:25
Quesito #2
Con riferimento all’allegato “f.pug.calcolo.onorario” inerente al corrispettivo posto a base di gara ed alle modalità di formulazione dell’offerta di cui al punto 15.1 si evidenzia quanto segue:
- Le modalità di calcolo del corrispettivo non paiono coerenti con il DM 17.06.2016, che fornisce una quantificazione diversa e superiore a quella indicata nel bando, di cui si chiede di recepirne l’importo al fine della “corresponsione di un compenso proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale, nonché conforme ai compensi” previsti dalle tariffe professionali vigenti (vedi legge n. 49/2023)
- Le modalità di formulazione del ribasso percentuale unico (all’articolo 15.1 del disciplinare) devono essere intese da applicarsi solo ed esclusivamente alla quota relativa alle spese ed oneri (attualmente quantificate in € 7.710,50) in ottemperanza alla norma vigente (vedi legge n. 49/2023 e Dlgs 163/2006)
- Le modalità di calcolo del corrispettivo non paiono coerenti con il DM 17.06.2016, che fornisce una quantificazione diversa e superiore a quella indicata nel bando, di cui si chiede di recepirne l’importo al fine della “corresponsione di un compenso proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale, nonché conforme ai compensi” previsti dalle tariffe professionali vigenti (vedi legge n. 49/2023)
- Le modalità di formulazione del ribasso percentuale unico (all’articolo 15.1 del disciplinare) devono essere intese da applicarsi solo ed esclusivamente alla quota relativa alle spese ed oneri (attualmente quantificate in € 7.710,50) in ottemperanza alla norma vigente (vedi legge n. 49/2023 e Dlgs 163/2006)
12/11/2024 11:27
Risposta
La richiesta di chiarimento si appalesa estremamente generica e non indica quali sarebbero i parametri del DM 17.6.2016 di cui la stazione appaltante non avrebbe tenuto conto, o con i quali si porrebbe in contrasto. Si conferma, invece, la quantificazione del corrispettivo della prestazione posta a base di gara, in quanto conforme ai criteri di legge.
Con riguardo alla prospettata questione interpretativa della previsione di cui al punto 15.1 del disciplinare, che secondo l'istante dovrebbe essere intesa nel senso di limitare l'applicazione "del ribasso solo ed esclusivamente alla quota relativa alle spese ed oneri (attualmente quantificate in € 7.710,50) in ottemperanza alla norma vigente (vedi legge n. 49/2023 e Dlgs 163/2006)", in disparte la non pertinenza del richiamo al dlgs n. 163/2006, questa S.A. ritiene che una siffatta limitazione contrasti con quanto espresso in proposito da ANAC e dalla giurisprudenza amministrativa, secondo cui:
"- la predicata eterointegrazione della disciplina di gara con quella sull’equo compenso professionale sconta, peraltro, i limiti intrinseci ed estrinseci di compatibilità o sovrapponibilità dei due impianti normativi (d.lgs. n. 36/2023 e l. n. 49/2023), che incidono su campi di materie e rispondono a finalità tra loro non perfettamente coincidenti ed omogenee;
- in particolare, detta compatibilità o sovrapponibilità (forse più efficacemente definibile in termini di ‘non antinomia’) è stata considerata dall’ANAC, nell’atto del Presidente del 19 aprile 2024, indirizzato alla Cabina di Regia per il Codice dei contratti pubblici, ... nella plausibile prospettiva che il regime dell’equo compenso non deroghi, bensì integri il sistema dei contratti pubblici, senza frustrarne la sostanza proconcorrenziale di derivazione euro-unitaria (artt. 49, 56, 101 TFUE, 15 della dir. 2006/123/CE), e, quindi, senza elidere in radice la praticabilità del ribasso sui corrispettivi professionali, la cui determinazione non è da intendersi rigidamente vincolata a immodificabili parametri tabellari, ma la cui congruità (in termini di equilibrio sinallagmatico) rimane, in ogni caso, adeguatamente assicurata dal modulo procedimentale di verifica all’uopo codificato...;
- in altri termini, il Codice dei contratti pubblici, tramite il subprocedimento di verifica di anomalia delle offerte, risulta apprestare meccanismi idonei ad evitare che le prestazioni professionali siano rese a prezzi incongrui, consentendo, nel contempo, alle amministrazioni di affidare gli appalti a prezzi più competitivi;
- «Nel definire il rapporto esistente tra i due sistemi – argomenta il citato atto del Presidente dell’ANAC del 19 aprile 2024 – occorre … considerare che la legge n. 49/2023, sebbene successiva al Codice, non ha derogato espressamente allo stesso, ai sensi del relativo art. 227, e pertanto la stessa si applica ai contratti pubblici nell’ambito della relativa disciplina. D’altra parte, lo stesso art. 3, comma 3, della legge n. 49/2023 stabilisce che non sono nulle le clausole che riproducono disposizioni di legge ovvero che riproducono disposizioni o attuano principi europei.
Occorre inoltre evidenziare che anche il codice dei contratti pubblici già persegue la finalità sottesa alla legge n. 49/2023, pur dovendo naturalmente orientarsi nel rispetto del diritto europeo e dei principi generali in esso declinati, oltre che con modalità adeguate al meccanismo della gara pubblica. In tale ottica devono essere lette le disposizioni di seguito richiamate. In attuazione dell’articolo 8, comma 2, il quale prevede che la pubblica amministrazione garantisca l’applicazione del principio dell’equo compenso; l’articolo 41, comma 15, fissa la modalità per l’individuazione dei corrispettivi da porre a base di gara facendo riferimento alle tabelle contenute nell’allegato I.13. L’articolo 108, comma 2, individua, quale criterio di aggiudicazione per i servizi tecnici di importo pari o superiore a 140.000,00 euro quello del miglior rapporto qualità-prezzo, garantendo un’adeguata valutazione dell’elemento qualitativo. È prevista l’applicazione di specifici meccanismi volti a scongiurare la presentazione di offerte eccessivamente basse e, quindi, non sostenibili (la disciplina sull’anomalia dell’offerta, la possibilità di prevedere un’appropriata ponderazione tra punteggio qualitativo ed economico, la possibilità di utilizzare formule per il punteggio economico che disincentivino eccessivi ribassi). Così interpretato, il quadro normativo di riferimento appare coerente sia a livello nazionale che a livello europeo" (TAR Salerno, 16/7/2024, n. 1494).
Con riguardo alla prospettata questione interpretativa della previsione di cui al punto 15.1 del disciplinare, che secondo l'istante dovrebbe essere intesa nel senso di limitare l'applicazione "del ribasso solo ed esclusivamente alla quota relativa alle spese ed oneri (attualmente quantificate in € 7.710,50) in ottemperanza alla norma vigente (vedi legge n. 49/2023 e Dlgs 163/2006)", in disparte la non pertinenza del richiamo al dlgs n. 163/2006, questa S.A. ritiene che una siffatta limitazione contrasti con quanto espresso in proposito da ANAC e dalla giurisprudenza amministrativa, secondo cui:
"- la predicata eterointegrazione della disciplina di gara con quella sull’equo compenso professionale sconta, peraltro, i limiti intrinseci ed estrinseci di compatibilità o sovrapponibilità dei due impianti normativi (d.lgs. n. 36/2023 e l. n. 49/2023), che incidono su campi di materie e rispondono a finalità tra loro non perfettamente coincidenti ed omogenee;
- in particolare, detta compatibilità o sovrapponibilità (forse più efficacemente definibile in termini di ‘non antinomia’) è stata considerata dall’ANAC, nell’atto del Presidente del 19 aprile 2024, indirizzato alla Cabina di Regia per il Codice dei contratti pubblici, ... nella plausibile prospettiva che il regime dell’equo compenso non deroghi, bensì integri il sistema dei contratti pubblici, senza frustrarne la sostanza proconcorrenziale di derivazione euro-unitaria (artt. 49, 56, 101 TFUE, 15 della dir. 2006/123/CE), e, quindi, senza elidere in radice la praticabilità del ribasso sui corrispettivi professionali, la cui determinazione non è da intendersi rigidamente vincolata a immodificabili parametri tabellari, ma la cui congruità (in termini di equilibrio sinallagmatico) rimane, in ogni caso, adeguatamente assicurata dal modulo procedimentale di verifica all’uopo codificato...;
- in altri termini, il Codice dei contratti pubblici, tramite il subprocedimento di verifica di anomalia delle offerte, risulta apprestare meccanismi idonei ad evitare che le prestazioni professionali siano rese a prezzi incongrui, consentendo, nel contempo, alle amministrazioni di affidare gli appalti a prezzi più competitivi;
- «Nel definire il rapporto esistente tra i due sistemi – argomenta il citato atto del Presidente dell’ANAC del 19 aprile 2024 – occorre … considerare che la legge n. 49/2023, sebbene successiva al Codice, non ha derogato espressamente allo stesso, ai sensi del relativo art. 227, e pertanto la stessa si applica ai contratti pubblici nell’ambito della relativa disciplina. D’altra parte, lo stesso art. 3, comma 3, della legge n. 49/2023 stabilisce che non sono nulle le clausole che riproducono disposizioni di legge ovvero che riproducono disposizioni o attuano principi europei.
Occorre inoltre evidenziare che anche il codice dei contratti pubblici già persegue la finalità sottesa alla legge n. 49/2023, pur dovendo naturalmente orientarsi nel rispetto del diritto europeo e dei principi generali in esso declinati, oltre che con modalità adeguate al meccanismo della gara pubblica. In tale ottica devono essere lette le disposizioni di seguito richiamate. In attuazione dell’articolo 8, comma 2, il quale prevede che la pubblica amministrazione garantisca l’applicazione del principio dell’equo compenso; l’articolo 41, comma 15, fissa la modalità per l’individuazione dei corrispettivi da porre a base di gara facendo riferimento alle tabelle contenute nell’allegato I.13. L’articolo 108, comma 2, individua, quale criterio di aggiudicazione per i servizi tecnici di importo pari o superiore a 140.000,00 euro quello del miglior rapporto qualità-prezzo, garantendo un’adeguata valutazione dell’elemento qualitativo. È prevista l’applicazione di specifici meccanismi volti a scongiurare la presentazione di offerte eccessivamente basse e, quindi, non sostenibili (la disciplina sull’anomalia dell’offerta, la possibilità di prevedere un’appropriata ponderazione tra punteggio qualitativo ed economico, la possibilità di utilizzare formule per il punteggio economico che disincentivino eccessivi ribassi). Così interpretato, il quadro normativo di riferimento appare coerente sia a livello nazionale che a livello europeo" (TAR Salerno, 16/7/2024, n. 1494).
10/11/2024 16:38
Quesito #3
Si chiede se la richiesta figura di esperto in valutazioni di sostenibilità economica finanziaria debba necessariamente coincidere con un soggetto iscritto all’Ordine dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili o se l'esperto possa essere identificato con un professionista con altra laurea (architetto / ingegnere) con specifiche e certificate esperienze nelle valutazioni di sostenibilità economica finanziaria dei piani urbanistici generali.
12/11/2024 11:29
Risposta
La previsione del disciplinare "Esperto in valutazioni di sostenibilità economico finanziaria:
Professionista in possesso di laurea magistrale e/o vecchio ordinamento con iscrizione nel competente Ordine professionale:
- “Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili” - Sezione A", non può essere interpretata in maniera estensiva pertanto è necessario che abbia la qualifica richiesta espressamente.
Professionista in possesso di laurea magistrale e/o vecchio ordinamento con iscrizione nel competente Ordine professionale:
- “Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili” - Sezione A", non può essere interpretata in maniera estensiva pertanto è necessario che abbia la qualifica richiesta espressamente.
07/11/2024 09:26
Quesito #4
Nella Deliberazione di Giunta comunale n. 122 del 19/12/2023 “Atto di indirizzo Avvio del procedimento di elaborazione del PUG …” in relazione al DPP di Surbo al momento vigente, pur sottolineandone la non adeguatezza rispetto alla pianificazione regionale ora vigente (PTPR) e la sua obsolescenza, si afferma che qui sarebbero “esplicitate delle strategie di sviluppo territoriale che in alcuni aspetti costituiscono la visione complessiva condivisa del futuro di Surbo cui far riferimento per delineare strategie di sviluppo urbano …”.
Poiché questo documento non è disponibile sul sito del Comune e visto che viene indicato come un elemento cui far riferimento, si richiede di poter avere accesso alla documentazione essenziale costituente il DPP vigente.
Poiché questo documento non è disponibile sul sito del Comune e visto che viene indicato come un elemento cui far riferimento, si richiede di poter avere accesso alla documentazione essenziale costituente il DPP vigente.
12/11/2024 13:48
Risposta
Si allega relazione DPP approvato.
dpp.pdf SHA-256: 6f5886a703aadc13c9dbcf86cccb3cc73ef521367938565d303c3325b3433e34 12/11/2024 13:48 |
48.88 MB |